Tempo di lettura: 2 min #diritto #lavoro #lavoroirregolare
L'espressione lavoro in nero identifica l'attività del prestatore non regolarizzata e dunque non dichiarata presso i competenti uffici pubblici. Il lavoratore in nero non gode di copertura assicurativa, di contribuzione previdenziale, non matura tfr ed in generale risulta privo delle più basiche tutele e diritti che la legge riconosce al prestatore di lavoro subordinato.
Il lavoro parzialmente regolarizzato si ha invece quando il lavoratore, pur regolarmente assunto, viene contrattualizzato con una tipologia contrattuale che prevede un inquadramento e/o un orario di lavoro inferiore/i a quelli effettivi.
In entrambi i casi il lavoratore può fare accertare l'effettiva attività lavorativa prestata rivolgendosi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sindacato o ricorrendo all'autorità giudiziaria, ovverosia al Tribunale, sez. Lavoro.
Nel caso di lavoro in "nero" grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la prestazione ed il vincolo di subordinazione, ovverosia l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro, ed anche la retribuzione da parte dello stesso.
E' infatti pacifico per la giurisprudenza che l'osservanza di un orario predeterminato, la continuità della prestazione, lo stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale ed il riconoscimento di un corrispettivo parametrato alla durata ed alla natura del lavoro siano indici, sia pure secondari, della subordinazione.
Qualora venga provato lo svolgimento del lavoro in nero, il prestatore ha diritto a che venga dichiarata la natura subordinata ed a tempo indeterminato, del rapporto a far data dall'inizio dell'attività lavorativa, con ogni conseguenza di legge.
Nel caso di lavoro in "grigio", grava sul lavoratore dimostrare che le mansioni svolte danno diritto ad un inquadramento contrattuale superiore e/o che le ore lavorate siano superiori a quelle indicate nel contratto individuale.
In entrambi i casi, il lavoratore avrà diritto alla contribuzione, TFR o alle relative differenze, festivo, 13a e 14a e differenze retributive in ragione del corretto inquadramento.